La CMIS (Conferenzia Mondiale degli Istituti Secolari) è stata fondata nel 1972 ed ha ricevuto l'approvazione dalla Santa Sede nel 1974. La CMIS ha lo scopo di organizzare la collaborazione tra gli Istituti Secolari di modo che questi “siano più efficacemente nel mondo un fermento per il vigore e l'incremento del Corpo di Cristo", cioè, la Chiesa (Perfectae Caritatis 11). Con ciò essa aiuta ciascun Istituto a realizzare meglio il suo proprio fine.
In particolare, la CMIS:
1. Favorisce i contatti, gli scambi di esperienza e un aiuto fraterno fra gli Istituti. Essa intrattiene regolari rapporti con gli altri raggruppamenti quali le Conferenze Nazionali e territoriali degli Istituti Secolari in spirito di servizio.
2. Promuove studi e ricerche per approfondire la missione attuale degli Istituti Secolari, prendendo come base i documenti della Santa Sede e del Concilio e tenendo conto delle esperienze vissute dagli stessi Istituti;
3. Esprime i bisogni, gli interessi, le opinioni degli Istituti alla Santa Sede. (estratto dall’art. 1 degli Statuti)
"La CMIS è un luogo di incontro, di scambio e di ricerca al servizio degli Istituti" (estratto dall’art. 2 degli Statuti)
Durante l'Assemblea Generale di Roma dell'agosto 2022 è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo e, al suo interno, la nuova Presidenza del CMIS. La Presidenza è composta da tre membri provenienti dal Brasile e dall'Italia: Elba Catalina Fleita (Presidente), Antonio Vendramin e Barbara Pandolfi. Gli altri sei membri del Consiglio Esecutivo provengono da Canada, Spagna, Repubblica Dominicana, Burundi, Francia e Slovacchia.
Gli Istituti secolari sono stati costituiti il 2 febbraio 1947, dal Papa Pio XII, che ha promulgato la costituzione apostolica Provida Mater Ecclesia , completata da più testi tra cui il motu proprio Primo feliciter (1948), quindi il decreto del Concilio Vaticano II Perfectae caritatis (numero 11) nel 1965 e l’esortazione apostolica Vita consecrata (soprattutto al numero 10) nel 1996.
Nel 1983, il Codice di diritto canonico ha ricordato le disposizioni comuni a tutti gli istituti di vita consacrata ed ha precisato le disposizioni specifiche agli Istituti secolari :
“L’Istituto secolare è un istituto di vita consacrata in cui i fedeli vivendo nel mondo tendono alla perfezione della carità e si sforzano di contribuire soprattutto dall’interno alla santificazione del mondo” (canone # 710).
“A seguito della sua consacrazione il membro di un istituto secolare non cambia la sua condizione canonica propria del popolo di Dio, che sia laica o clericale, ferme restando le disposizioni del diritto riguardanti gli istituti di vita consacrata” (canone # 711).
DECRETO
Il carisma della vita consacrata, inserito nel quadro della storia trinitaria della salvezza come una sua forma di attuazione e sua proclamazione vivente, impegna ciascun consacrato a sviluppare una spiritualità di comunione che si traduca in stili di vita che generano missione. In tale contesto si colloca la Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari CMIS quale realtà chiamata a promuovere un reciproco scambio tra Istituti e una collaborazione ecclesiale secondo la specificità della consacrazione secolare.
L’esperienza di quasi quarant’anni dall’erezione canonica della CMIS, ha confermato l’importanza di tale organismo di comunione tra gli istituti secolari di tutto il mondo. Questo tempo è inoltre servito a precisare ulteriormente la natura della CMIS nella quale la molteplicità dei carismi offre uno specifico contributo affinché la Chiesa realizzi sempre più profondamente la sua natura di sacramento dell’intima unione con Dio di tutto il genere umano (Lumen Gentium , 1).
Nell’intento di specificare ulteriormente il proprio servizio e i diversi ambiti di collaborazione tra istituti, in rapporto con le altre forme di vita consacrata e in dialogo fecondo con i Pastori, dopo un lavoro di preparazione che ha coinvolto tutti gli Istituti, l’Assemblea dei Responsabili generali ha approvato i nuovi Statuti della Conferenza dei quali chiede ora la ratifica.
La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica dopo aver accuratamente esaminato la documentazione presentata, dopo aver ricevuto notizia che il Santo Padre, in data 30 ottobre 2012, ha benignamente concesso alla CMIS la personalità giuridica civile nello Stato della Città del Vaticano
APPROVA
il nuovo testo degli Statuti della CMIS con la modifica dell’art. 4m secondo l’esemplare conservato nel suo Archivio riconoscendolo conforme alle norme di Diritto Canonico.
Nonostante qualsiasi disposizione in contrario.
Dato in Vaticano, il 4 dicembre 2012
Card. João Braz de Aviz, Prefetto
P. Sebastiano Paciolla, O. Cist. Sottosegretario
Art. 1. La Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari (CMIS) è un organismo di comunione che ha per scopo di favorire la collaborazione tra gli Istituti secolari, in modo che coloro che vi appartengono siano, secondo le parole del Concilio Vaticano II, “più efficacemente nel mondo ‘un lievito per il vigore e la crescita del Corpo di Cristo’ “(Perfectae caritatis , 11). Aiuta così ogni Istituto a meglio realizzare il suo fine proprio.
La CMIS ha per scopo, in particolare, di
Ogni Istituto conserva il diritto di rivolgersi direttamente alla Santa Sede.
Art. 2. La CMIS agisce in totale comunione con la Sede Apostolica.
Di conseguenza:
Art. 3. Membri
Gli Istituti secolari approvati dalla Chiesa, di diritto diocesano o pontificio, rappresentati dai loro Responsabili generali, sono membri di diritto della CMIS.
Tale diritto può essere esercitato, di fatto, soltanto dopo l’accettazione esplicita degli Statuti della CMIS secondo le modalità stabilite dal Consiglio esecutivo.
Art. 4. Sede sociale
La Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari CMIS alla quale, in data 30 ottobre 2012, il Santo Padre ha benevolmente concesso la personalità giuridica civile vaticana, ha la sua sede nello Stato della Città del Vaticano.
Seconda Parte
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CMIS
Art. 5. L’assemblea generale e il consiglio esecutivo assicurano il funzionamento della CMIS.
A. L’assemblea generale
Art. 6. L’assemblea generale è l’organismo principale in seno alla C.M.I.S.
Art. 7. L’assemblea è composta dai Responsabili generali. In caso di impedimento, ogni responsabile generale può essere sostituito da un delegato scelto tra i membri del proprio Istituto. Il delegato dovrà essere munito di una delega scritta da presentare al segretario del Consiglio esecutivo prima dell’apertura dell’assemblea.
Soltanto l’assemblea ha la responsabilità della Conferenza Mondiale degli Istituti Secolaril. Per agire validamente, devono essere presenti più della metà di coloro che ne hanno diritto.
I responsabili generali hanno voce attiva (diritto di voto) e voce passiva (diritto di essere eletto). I loro delegati hanno soltanto voce attiva.
I membri del Consiglio esecutivo uscente che non sono più responsabili generali partecipano all’assemblea generale senza diritto di voto.
Art. 8. I presidenti delle conferenze nazionali e/o territoriali sono invitati a partecipare alle assemblee generali, con diritto di parola, ma senza voce attiva o passiva, salvo il caso in cui sono responsabili generali del proprio Istituto.
Art. 9. Compiti
I compiti dell’assemblea generale sono i seguenti:
B. Il consiglio esecutivo
Art. 12. Natura
Il consiglio esecutivo attua le direttive dell’assemblea. E’ eletto per quattro (4) anni.
Nel caso in cui si presentassero degli avvenimenti importanti riguardante la partecipazione della C..M.I.S. alla vita della Chiesa e sui quali l’assemblea non ha espresso il suo parere, il consiglio esecutivo dovrà preventivamente consultare tutti gli Istituti, salvo se si tratta di questioni urgenti e specifiche; in questo caso informerà delle eventuali decisioni prese tutti gli Istituti appena possibile.
Art. 13. Composizione del consiglio esecutivo
Il consiglio esecutivo è composto da nove (9) Responsabili generali. La sua composizione deve esprimere il pluralismo degli Istituti; per garantire tale pluralismo, l’assemblea approva il regolamento delle elezioni.
Tutti i membri del consiglio sono ugualmente co-responsabili. Di conseguenza, ciascuno di essi è informato delle attività di tutti gli altri membri e del segretariato, e il consiglio decide della ripartizione dei compiti secondo i bisogni e le possibilità.
Art. 14. Elezione del consiglio esecutivo
Tutti i Responsabili generali, presenti all’assemblea o assenti, sono eleggibili, dopo aver espresso il loro accordo, ad eccezione di coloro che sono già stati eletti due volte consecutive come membri del consiglio esecutivo. Si procede all’elezione conformemente al regolamento elettorale.
Art. 15. Funzioni del consiglio esecutivo
Il consiglio esecutivo si riunisce almeno una volta l’anno.
Le funzioni del consiglio esecutivo sono le seguenti:
Art. 17. La Presidenza
Il consiglio elegge nel suo seno tre (3) membri che costituiscono la Presidenza.
Colui che ottiene il maggior numero di voti ha il titolo di presidente del consiglio. Nel caso di parità, il più giovane è eletto. Egli non ha alcun potere decisionale, agisce come coordinatore e rappresentante della CMIS.
Nel caso in cui un membro della Presidenza fosse nell’impossibilità di esercitare il suo mandato, o se dà le dimissioni, gli altri membri della Presidenza ne informano il consiglio che procederà, nella sua prossima riunione, ad una nuova elezione della Presidenza.
Art. 18. Compiti della Presidenza
Il compito della Presidenza è di assicurare la continuità nel funzionamento del consiglio esecutivo e di dare seguito alle sue decisioni. Tra l’altro, deve:
La Presidenza informa regolarmente il consiglio esecutivo delle proprie attività.
Art. 19. Il Segretario
Il segretario è nominato dal consiglio esecutivo alla maggioranza assoluta. E’ scelto tra i membri degli Istituti. Esercita la sua funzione in dipendenza del consiglio esecutivo e partecipa alle riunioni, senza diritto di voto.
La durata e la forma del mandato sono determinate dal consiglio. Alla fine del mandato, il segretario uscente prolunga la sua funzione fino alla nomina del suo sostituto.
I suoi principali compiti sono:
Il segretario può rappresentare la CMIS negli incontri ufficiali, con una delega del Presidente.
Art. 20. Il Tesoriere
Il tesoriere è nominato da ogni consiglio esecutivo. Esercita la sua funziona in dipendenza del consiglio esecutivo e in stretta collaborazione con il segretario.
Le sue funzioni principali sono:
Art. 21. Commissioni e gruppi di lavoro
Il consiglio esecutivo può creare dei gruppi di lavoro o delle commissioni ad hoc per attuare gli orientamenti dell’assemblea.
Questi gruppi, formati da membri di Istituti secolari e/o da esperti esterni, lavorano sotto la responsabilità del consiglio. Quest’ultimo deve far conoscere i risultati dei lavori dei gruppi agli Istituti membri della CMIS.
Art. 22. Finanziamento
Le attività della CMIS sono finanziate dalle quote degli Istituti secolari e da altri contributi.
La quota degli istituti secolari è stabilita ogni anno dal consiglio esecutivo e si esprime secondo il numero dei membri.
Art. 23. Interpretazione
In caso di necessità di interpretazione degli Statuti, la Presidenza consulterà la Congregazione competente.
Art. 24. Modifiche
Ogni modifica a questi Statuti deve raggiungere i due terzi (2/3) dei voti dei presenti all’assemblea generale e ottenere l’approvazione della Santa Sede.
Art. 25. Scioglimento
In caso di scioglimento della CMIS, i beni materiali e finanziari che le appartengono saranno devoluti ad un organismo similare, con l’accordo della Santa Sede.
Le società, clericali o laicali, i cui membri, vivendo nel mondo, professano i consigli evangelici per acquistare la perfezione cristiana e per esercitare pienamente l'apostolato, affinché si possano adeguatamente distinguere dalle altre comuni Associazioni di fedeli (C. I. C., p. III, I. II) si chiamano, con nome loro proprio "Istituti" o "Istituti Secolari".
Gli Istituti Secolari, benché i loro membri vivano nel mondo, tuttavia per la piena consacrazione a Dio ed alle anime che essi professano con la approvazione della Chiesa, e per l'interno ordinamento gerarchico ed universale che possono avere in diversi gradi, in virtù della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia con ragione sono annoverati tra gli stati di perfezione che dalla Chiesa stessa sono stati ordinati e riconosciuti giuridicamente.